ARMI DA GUERRA:
L'Unione Europea dopo varie direttive che hann lasciato non pochi strascichi nella legislazione Italiana, ha in buona parte indicato quali siano le caratteristiche che contraddistinguono un arma militare e quindi vietata sul mercato civile.
Ma perchè si è arrivati a questo punto ?
Iil problema nasce dalla presenza proprio sul mercato civile di tantissime armi che hanno una grande somiglianza ad armi militari, ad esempio armi che hanno fatto storia anche nei films di guerra, (indimenticabili gli M16 e gli AK dei films sul Vietnam). La presenza di tali armi nei nostri poligoni o nelle mani di qualunque cittadino ha da tempo suscitato nell'opinione pubblica l'idea che queste armi che da guerra non sono, possano essere acquistate anche nelle armerie civili delle nostre città senza capire che tra esse vi è una sostanziale differenza: il sistema meccanico di funzionamento. Tanto più non capiscono che troppo spesso fucili utilizzati per la caccia, che di militare non hanno alcuna forma o somiglianza, sono invece più micidiali.
Ma l'opinione pubblica su spinta dei media, si soffermano spesso solo alle apparenze esteriori, alle forme e le somiglianze, (alla notizia), perchè oggi sembra più importante la notizia della realtà dei fatti.
Eppure esistono in commercio carabine capaci di sparare munizionamento militare come il 7,62 NATO ( 7.62×51mm o meglio conosciuto come il .308 Winchester) oppure il 5,56 NATO ( 5.56×45mm cosidetto nel campo civile .223 Remington) per non parlare della .30-06 (o 7,63x63 usato nella Browning 1919 raffigurata qui a fianco) apprezzata da tutti i cacciatori nostrani e camerata in tutte le carabine da caccia in commercio; e il 7,62X39 ? Il mitico munizionamento del Kalasnikov.
Sulla scia di eventi delittuosi accaduti in Europa ma anche negli USA, si sta cercando di limitare la circolazione di armi con caricatori di grande capacità o l'uso di armi che hanno una forma militare anche nella caccia, così da poterne ridurre la detenzione, l'uso e il porto di questo tipo di arma, tutto per la scusa della salvaguardia della sicurezza pubblica, ben sapendo che sono le armi clandestine il problema.
Oggi noi sappiamo quali sono le armi da guerra e le loro munizioni ?
Quale è il confine che contraddistingue le une dalle altre ?
La Legge 185 del 9 luglio 1990 doveva stabilire quali armi erano considerate per l'armamento delle nostre truppe e le forze armate in genere, ma solo nel 2003 con la pubblicazione degli allegati alla stessa Legge ne fu specificato l'elenco.
La Legge chiarisce un primo punto importante e inequivocabile: le armi in calibro superiore a 12,7 mm. (.50") sono armi da guerra compreso il loro munizionamento. Da queste si distaccano le armi basculanti o monocolpo prodotte per la caccia grossa che arrivano anche al calibro .700 ( 18mm.)
Per le armi in calibro uguale o inferiore a 12,7mm. rimane valido il limite dettato dalla meccanica di funzionamento quindi, tutte le armi a funzionamento automatico, sono da guerra anche in calibri civili.
Cosa dice l'allegato sulle armi militari (da guerra) in calibro inferiore a 12,7mm.:
Categoria 1
Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a) fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
b) armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
c) armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d) affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o e. della presente Categoria;
e) silenziatori per arni da fuoco.
Nota Tecnica
Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese
nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
a) hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
b) funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
c) sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad
esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
d) sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge H0/75, oppure le munizioni espressamente destinate ad
impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della
camera di cartuccia. I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.
Nota
La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.
La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.
La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche,
La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi comuni da sparo di cui all'Art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche (legge 185/1990, Art. 1 comma 11).
Categoria 2 (la categoria 2 si occupa delle armi in calibro superiore a 12,7mm.
Quindi sono sempre armi da guerra tutte le armi automatiche; tutte le armi di calibro superiore a 12,7mm. (.50"); tutte quelle che utilizzano munizionamento senza bossolo. (lasciamo a parte le armi a canna liscia)
Sono sempre parti di arma da guerra i silenziatori.
Poi al punto b) si evidenzia che sono armi da guerra quelle lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare: non facendo menzione alle armi corte e a quelle con meccanica manuale (BoltAction, leva, pompa, ecc.)
Sono altresi parte di armi da guerra
(punto d) gli affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi da guerra.
Sappiamo quindi che non sono mai da guerra le armi corte salvo che non siano automatiche (pistole mitragliatrici), non sono mai da guerra le armi a percussione anulare (purche non siano a funzionamento automatico), le armi ad avancarica.
Ma possono essere da guerra le armi lunghe a canna liscia se prodotte per impieghi bellici e soddisfino le tre caratteristiche sopr riportate: provate a pressioni oltre i 1300bar; funzionamento superiore a 1000bar; avere camera di cartuccia di tipo magnum.
C'è però un paragrafo ambiguo che, al riguardo sempre delle armi a canna liscia, dice:
Sono da guerra le armi a canna liscia idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge 110/75, oppure utilizzano le munizioni espressamente destinate ad
impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della
camera di cartuccia. I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.
Certo che se le munizioni militari o di polizia sono di tipo magnum perfettamente uguali a quelle civili ........ c'è poco da stare allegri. Succede lo stesso per le carabine con cameratura uguale a quella per le munizioni da guerra (.308 / .30-06 / 8mm. / 6,5 / ecc.)
Anche parlare di serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi da guerra appare superficiale dato che molti congegni sono perfettamente identici agli altri quindi ?!
Partiamo dal presupposto che sono da guerra solo le armi che hanno una loro spiccata potenzialità offensiva e di fuoco o sono state prodotte per il moderno armamento delle truppe e per l'impiego bellico, come la Legge prescrive, ammesso che si possa definire con esattezza la spiccata potenzialità offensiva che misura sia, si riferirà all'energia del proiettile o alla distanza utile di tiro, alla velocità di ripetizione del colpo o al semplice diametro della palla e al suo peso o al contenuto del caricatore. Per ora questa rimane una misura astratta che permette oggi al Banco di Prova Nazionale di decidere unilateralmente quali armi abbiano spiccata potenzialità offensiva e quali no, tanto che ha rifiutato la classificazione di una carabina monocolpo solo perchè camerata per il 12,7 Browning. Così rimaniamo fermi su due punti, sono da guerra le armi:
1) Armi a fuoco automatiche
2) Armi a fuoco semiauto lunghe espressamente progettate per l'impiego militare in calibro non superiore a 12,7mm. (0,50 pollici).
3) Armi in calibro superiore a 12,7mm. Infatti la Categoria II esprime quanto segue:
Categoria 2
Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a) bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, cannoni senza rinculo e loro dispositivi di riduzione delia segnatura; inclusi iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di
stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal presente paragrafo.
b) lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici; con esclusione delle pistole da segnalazione.
c) congegni di mira.
Quindi qualsiasi arma in calibro superiore al 12,7mm. automatica, semiautomatica o a colpo singolo è comunque un arma da guerra. E il fucile Express .700 Nitro Express ? In Italia possono essere considerate armi comuni quelle in calibro superiore a 12,7 mm. purchè prodotte per la caccia o il tiro sportivo, (ad esempio i fucili express in calibri come il 600 e il 700 cioè 15,4 e 17,78 mm.), per altro in Italia è stato già classificato dal BPN il .600" Nitro Express al n.12_00411 e n.12_02525 e il .700" Nitro Express al n.12_02524 quale calibro maggiore per caccia; questo conferma che il limite del calibro (12,7mm.) è poi solo una mera illusione dato che il suo calibro effettivo è di 17,8mm. tutto ciò a conferma che le armi che vengono progettate per il mercato civile, quindi per lo sport del tiro e per caccia possono essere commercializzate al di la del loro calibro nominale effettivo ma possono mettere a rischio il tiratore se in esse non siano camerate le adeguate munizioni o montati gli adeguati organ di mira o i relativi serbatoi delle munizioni.
Qui ricordiamo che sono considerati sempre parte di arma da guerra i caricatori contenenti più di 29 colpi (da 30 in su).
Ma esiste un chiaro problema nell'individuazione delle caratteristiche che fanno di un arma semiautomatica o a colpo singolo un arma da caccia anzichè da guerra e tanto più la sua munizione anchè se prodotta con palla incamiciata. Quante munizioni prodotte per il commercio civile si adattano anche nelle armi militari e quante munizioni militari possono essere usate da un modello civile: i più comuni abbiamo detto sono il .308 W.; il .223 Rem.; il 7,62x39, il .30-06 ecc. Cosi in qualche modo le varie commissioni si sono spinte a considerare armi comuni quelle che pur camerando munizioni militari, pur avendo massima somiglianza "fotografica" con armi militari hanno un limitato volume di fuoco. Da qui la norma che proibì l'uso di caricatori con capacità superiore a quella dichiarata dal costruttore (fino alla caduta del catalogo) e che oggi limita gli stessi ad un numero di colpi non superiore a 29 colpi, ma limita l'importazione e la vendita di caricatori per arma comune (norma che non vale per quelle sportive) a 10 colpi per caricatori per armi lunghe e 20 colpi per caricatori per armi corte (queste ultime comunque non sono mai da guerra).
AGGIORNAMENTO: oggi sono munizioni da guerra solo quelle che riportano il marchio NATO sul fondello.
Al punto "F" dell'art. 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 cui fa riferimento il D.L. 204, è scritto: "prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione". Il BPN è chiamato al controllo delle armi da immettere sul mercato civile e questo dovrebbe garantire una sufficiente tranquillità allo sportivo e al cacciatore.
Per ora atteniamoci a quello che le norme ci dicono, in questo caso la Legge 110/75 agli articoli uno e due:
- data 2023